Graziani – DPCM 11 marzo – misure contenimento e gestione emergenza COVID-19

Graziani – DPCM 11 marzo – misure contenimento e gestione emergenza COVID-19

A tutte le strutture

Loro Sedi

Roma, 11 marzo 2020

Prot.ORG2084/GG/

Oggetto: DPCM 11 marzo – misure contenimento e gestione emergenza COVID-19

Carissime/i

Questa sera è stato firmato un nuovo DPCM in cui sono contenute ulteriori misure contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel merito all’art 1 prevede:

  • ATTIVITA’ COMMERCIALI – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio di vicinato, nei centri commerciali e nel mercato tranne che per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità (che troverete nell’allegato 1 del DPCM). Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Deve essere garantita la distanza di un metro;
  • RISTORAZIONE – sono sospese attività di ristorazione (bar, ristoranti…) ad esclusione di mense e catering su base contrattuale che garantiscano il metro di distanza tra le persone. È permesso l’asporto e sono aperti i servizi nelle aree di servizio sulla rete stradale e autostradale;
  • SERVIZI ALLA PERSONA – sono sospese attività di servizi alla persona (parrucchieri estetisti ed altro) tranne lavanderie e altro elencati all’allegato 2 del DPCM;
  • BANCHE E AGRICOLTURA – Restano aperte le banche, assicurazioni, nonché le attività agricole e zootecniche nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
  • TRASPORTI – Ordinanze specifiche delle Regioni possono disporre una programmazione ridotta del trasporto pubblico locale garantendo i servizi minimi essenziali. Così come il Ministero dei Trasporti in accordo con quello della Salute può disporre la riduzione o soppressione di servizi automobilistici, trasporto aereo, ferroviario e marittimo;
  • PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – promozione del lavoro agile per le Pubbliche Amministrazioni ad esclusione delle attività indifferibili cui garantire la presenza;
  • ATTIVITA’ PRODUTTIVE – per le attività produttive e professionali
  • si promuovano lavoro agile, ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai CCNL;
  • siano sospese le attività non indispensabili;
  • siano garantite le condizioni per operare in sicurezza attraverso protocolli specifici;
  • siano sanificate le aree di lavoro anche attraverso l’utilizzo di forme di ammortizzatori sociali
  • SITI PRODUTTIVI – nei siti produttivi limitati gli spostamenti e l’accesso agli spazi comuni
  • INTESE  OOSS/DATORI DI LAVORO – si favoriscono intese tra OOSS e datori di lavoro per quanto disposto ai punti 7 e 8.

     10 LAVORO AGILE – anche per tutte le attività non sospese sia promosso il lavoro agile

Nelle disposizioni finali previste all’art.2 del DPCM si definisce la durata effettiva delle disposizioni in esso contenute che saranno efficaci dal 12 al 25 marzo 2020.

Tutte le disposizioni del nuovo DPCM e quelle contenute nei DPCM precedenti ancora valide devono  essere rispettate rigorosamente per contribuire allo sforzo comune del contenimento del contagio del virus, continuando nel contempo ad operare nei territori e nei luoghi di lavoro per servire, rappresentare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori secondo le indicazioni contenute nell’ultima circolare unitaria di ieri, 10 marzo.

In allegato trovate il testo integrale del DPCM 11 marzo 2020.

Cordiali saluti

Il Segretario Confederale Organizzativo                         

Giorgio Graziani

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