Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili

Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili

Contributi per l’assunzione di persone con disabilità ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, anche non soggetti all’obbligo di cui alla legge 68/1999.

In Friuli Venezia Giulia è stato istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità che viene alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/1999, dai contributi versati per l’ottenimento degli esoneri e da somme stanziate dalla Regione.

La Regione, con decreto del Presidente della Regione del 30 settembre 2016, n. 186, ha emanato il “Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).” pubblicato sul BUR n. 41 del 12 ottobre 2016. Il Regolamento è entrato in vigore il 13 ottobre 2016.

BENEFICIARI E DESTINATARI

Beneficiari 
Sono beneficiari degli incentivi: 
a) i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999;

b) i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all’obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Destinatari 

Sono destinatari degli incentivi:
a) i lavoratori con disabilità iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge 68/1999;
b) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) i lavoratori con disabilità che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro;
d) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono finanziabili i seguenti interventi:
– assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;
– realizzazione e adeguamento del posto di lavoro;
– rimozione di barriere architettoniche e tecnologiche;
– rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
– iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
– iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
– attività di tutoraggio, svolte da dipendenti interni o da soggetti esterni all’azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
– attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
– tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;
– progetti innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

REGIME DI AIUTO

Alle imprese gli incentivi sono concessi:
1. in conformità al “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento:
a) all’articolo 33 “Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali”;
b) all’articolo 34 “Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità.

2. in conformità ai seguenti Regolamenti europei relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de minimis”:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per tutti i settori economici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
b) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
c) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 190/45 del 28 giugno 2014.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione degli incentivi, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa in materia, deve essere presentata, a pena di esclusione, sull’apposito formulario online, comprensivo del piano finanziario indicante l’importo massimo richiesto e va inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite l’applicativo web FEGC, a cui si accede da questa pagina  (colonna a destra).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista redatta secondo la modulistica approvata e disponibile nella sezione modulistica (colonna a destra).

La domanda deve indicare il nominativo del lavoratore con disabilità, destinatario dell’intervento.

A CHI RIVOLGERSI

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti uffici: 

Gorizia
Collocamento Mirato
Corso Italia 55 – 34170 Gorizia
[email protected]
Tel. 0481 386628 – 0481 386607

Pordenone
Collocamento Mirato
Via Canaletto 5 – 33170 Pordenone
[email protected]
Tel. 0434 529363 – 529365

Trieste
Collocamento Mirato
Scala dei Cappuccini 1 – 34131 Trieste
[email protected]
Tel. 040 3772893 – 040 3772890

Udine
Collocamento Mirato
Viale Duodo 3 – 33100 Udine
[email protected]
Tel. 0432 207746 – 040 3775140 – 0481 386607Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]

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